Costi contabilizzati

Riferimento normativo: art. 32 c.2, D.Lgs. n. 33/2013
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati

I costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo.

Per costi contabilizzati dei servizi erogati, da pubblicare ai sensi dell'art. 32, c. 2 lett. a), del d. lgs. n. 33 del 2013, si intende il valore monetario delle risorse direttamente e indirettamente impiegate per l'erogazione di ciascun servizio. La legge n. 190/2012, articolo 1, comma 15 prevede che le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC).

Con l’introduzione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici l’Agenzia si è adeguata alla cd “armonizzazione dei bilanci”, di cui al d.lgs. 118/2011, che non prevede per le regioni la contabilità analitica per centri di costo.