Interventi straordinari e di emergenza

Riferimento normativo: art. 42 D. Lgs. n. 33/2013
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Gli interventi straordinari e di emergenza ex art. 42 del d.lgs. n. 33/2013 non rientrano nell'ambito di competenza dell’Agenzia.

Si rimanda anche all’ Amministrazione Trasparente della Provincia Autonoma di Bolzano per quanto non pubblicato in questa sezione.

 

Dati sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Comunicato del Presidente ANAC del 29 luglio 2020
Pubblicazione rendicontazioni separate contabilizzate sulla base delle regole contabili, ai sensi dell’art. 99 del decreto legge n. 18/2020 e del comunicato del Presidente dell’ANAC del 29.7.2020:
L’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico non ha aperto alcun conto dedicato ad erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (ultimo aggiornamento: 18.5.2022)