Liste di attesa

Riferimento normativo: art. 41 c.6,  D.Lgs. n. 33/2013
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi.

L’Agenzia non eroga servizi per conto del Servizio Sanitario. Di conseguenza la norma non trova applicazione.