Servizi in rete

Riferimento normativo: art. 7 c. 3 D.Lgs. n. 82/2005
Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.

L'Agenzia cura l'istruttoria delle domande e la diretta erogazione agli aventi diritto di tutte le prestazioni assistenziali previste dalle disposizioni di legge provinciali, nonché di quelle previdenziali di natura integrativa, le cui funzioni amministrative sono delegate alla Provincia da leggi statali e regionali.

 

 

 

 

 

 


Monitoraggio dati di accesso alla sezione "Amministrazione Trasparente"