Tipologie di procedimento
Riferimento normativo: art. 35 c.1 D.Lgs. n. 33/2013
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
- Delibera della Giunta Provinciale n. 1245 del 15.11.2016 – Procedimenti amministrativi con un termine dilazionato per la conclusione del procedimento
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Delibera della Giunta provinciale n. 169 del 27.02.2018 - Procedimenti amministrativi con un termine dilazionato per la conclusione del procedimento 2018
- Decreto del Direttore Generale n. 4805/2020 - Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Disposizioni sulla durata del procedimento amministrativo, sulla struttura organizzativa e il responsabile del procedimento, le modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano e gli strumenti di tutela amministrativa e giudiziale, ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 "Disciplina del procedimento amministrativo ":
- Articolo 4 (Durata del procedimento) (Link esterno)
- Articolo 4 (Durata del procedimento) L.P. 17/1993Articolo 4/bis (Potere sostitutivo)
- Articolo 9 (Ricorso gerarchico)
- Articolo 10 (Struttura organizzativa responsabile del procedimento)
- Articolo 11 (Responsabile del procedimento)
- Articolo 11/bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda)
- Articolo 12 (Funzioni del responsabile del procedimento)