Contrattazione integrativa

Riferimento normativo: art. 21 c. 2, d.lgs. n. 33/2013
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

I collaboratori dell'Agenzia provinciale per lo sviluppo sociale ed economico rientrano nell'organico dell'Amministrazione provinciale.

Non si applica il contratto collettivo nazionale e non sono previsti fondi per la contrattazione integrativa.

Si rimanda anche alla sezione Contrattazione integrativa dell’Amministrazione Trasparente della Provincia Autonoma di Bolzano.