Bilancio preventivo e consuntivo
Riferimento normativo: art. 29 c.1, c. 1-bis D.Lgs. n. 33/2013
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
L‘Agenzia fa parte degli enti strumentali della Provincia autonoma di Bolzano individuati con la deliberazione della Giunta Provinciale del 2016, n. 626, che hanno aderito al passaggio alla contabilità civilistica e dunque seguono le relative disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
In particolare, l’ente applica la contabilità civilistica e, con riferimento alla redazione del bilancio d’esercizio, segue le prescrizioni dell’art. 17 del D.Lgs. n. 118/2011 (nonché la specifica dell’all.to 4/1, punto 4.3 e dell’all.to 4/3).
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Ultimo aggiornamento: 19/02/2026