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Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Riferimento normativo: art. 14 c.1, D.Lgs. n. 33/2013

Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

Dati relativi agli organi di indirizzo politico di riferimento e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.

  • Arno Kompatscher - Presidente della Provincia - Segreteria generale-Dipartimento “Autonomia, Comuni, Affari istituzionali e legislativi”
  • Rosmarie Pamer - Dipartimento  “Coesione sociale, Famiglia, Anziani, Cooperative e Volontariato” 
  • Ulli Mair - Edilizia abitativa, Sicurezza e prevenzione della violenza

La pagina del Sito della Provincia Autonoma di Bolzano rimanda ai documenti e alle informazioni concernenti i membri della Giunta provinciale pubblicati nelle rispettive pagine di dettaglio del Presidente e dei singoli Assessori:

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto gli organi dell’Agenzia sono:

Nell'Agenzia è prevista un’unica figura dirigenziale nella persona del Direttore. La struttura operativa è quindi snella e senza figure dirigenziali intermedie. Collaborano e sono i primi referenti per il Direttore dell’Agenzia le figure di coordinamento a capo dei singoli servizi.

L'Agenzia è articolata in quattro aree di coordinamento:

  • Prestazioni previdenziali
  • Assegni al nucleo familiare
  • Prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordi ed assegno di cura
  • Contabilità e amministrazione finanziaria

All'interno delle singole aree di coordinamento non esiste una suddivisione per servizi e uffici.

Ultimo aggiornamento: 23/09/2025