OIV - Organismo indipendente di valutazione
Riferimento normativo: art. 10 c. 8, d.lgs. n. 33/2013
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
L’Agenzia, quale ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano, è priva di OIV o organismo con funzioni analoghe. Le funzione dell’IOV sono assunte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Si rimanda inoltre al sito dell'OIV (link esterno) dell’Amministrazione Provinciale.
Ultimo aggiornamento: 20/05/2025